Art. 1.

      1. I commi 2 e 3 dell'articolo 51 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono abrogati.
      2. Alla rubrica dell'articolo 51 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal comma 1 del presente articolo, le parole «Limitazione dei mandati» sono soppresse.
      3. Al comma 3 dell'articolo 64 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto il seguente periodo: «In caso di cessazione dalla carica di assessore, il consigliere comunale e il consigliere provinciale sono immediatamente reintegrati nella carica elettiva originaria al posto di coloro i quali erano subentrati in consiglio al loro posto».